Pratiche sleali 2005/0029 IT
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- direttiva sulle pratiche commerciali sleali
- consumatore
- professionista
- prodotto
- pratiche commerciali tra imprese e consumatori
- falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori
- codice di condotta
- responsabile del codice
- diligenza professionale
- invito all'acquisto
- indebito condizionamento
- decisione di natura commerciale
- professione regolamentata
- qualsiasi 9
- commerciale 8
- presente 7
- direttiva 7
- professionista 7
- agisca 7
- attività 7
- pratiche 6
- consumatore 6
- seguente: 6
- rispetto 6
- professionisti 6
- professionale 5
- prodotto 5
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- commerciali 5
- controllo 5
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- compresi 5
- quadro 4
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- codice 4
- ricorso 4
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- legislative 3
- amministrative 3
- regolamentari 3
- condizioni 3
- codice_di_condotta 3
- possono 2
Articolo 1
Scopo
La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori.
«Articolo 1
La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.»
; 2) | all'articolo 2,
|
3) | l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente: Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per:
Articolo 10 Codici di condotta La presente direttiva non esclude il controllo, che gli Stati membri possono incoraggiare, delle pratiche commerciali sleali esercitato dai responsabili dei codici né esclude che le persone o le organizzazioni di cui all'articolo 11 possano ricorrere a tali organismi qualora sia previsto un procedimento dinanzi ad essi, oltre a quelli giudiziari o amministrativi di cui al medesimo articolo. Il ricorso a tali organismi di controllo non è mai considerato equivalente alla rinuncia agli strumenti di ricorso giudiziario o amministrativo di cui all'articolo 11. CAPO 4 DISPOSIZIONI FINALI «Articolo 1 La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.» ; |
2) | all'articolo 2,
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3) | l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente: whereas |